Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









O. 03/07/2003 n. 3299

m) nelle more del superamento dello stato di emergenza, ed al fine di assicurare un'azione unitaria in materia di distribuzione di risorse idriche nei settori idropotabile, agricolo ed industriale interessati alla fruizione, adottare le decisioni necessarie, urgenti ed indifferibili in ordine alla distribuzione medesima.

Art. 2.

1. L'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 3189/2002 è così modificato: «3. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e se strettamente necessario al superamento della condizione di emergenza, il commissario delegato - Presidente della regione Siciliana

a) può acquisire, previa intesa con i soggetti titolari dell'iniziativa, gli studi, le indagini, ed i progetti già in capo ad enti pubblici territoriali e non territoriali, economici e non economici ed a società con partecipazione pubblica, e, se già esistenti e deliberati, previa intesa, i relativi finanziamenti

b) completare, previa intesa con i soggetti titolari dell'iniziativa, la realizzazione di opere già avviate, integrando, ove occorra, le eventuali risorse già disponibili.».

Art. 3.

1. La somma di Euro 1.032.913,80, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3189/02, già disponibili presso la contabilità speciale del Commissario delegato, è svincolata dall'originaria destinazione ed e destinata per le finalità di cui all'art. 7, fermo restando l'onere, in capo all'Ufficio del commissario, di liquidare all'Amap (Azienda municipalizzata acquedotti Palermo) la somma delle spese già sostenute per la verifica della funzionalità dell'impianto di sollevamento Garcia Poma.

Art. 4.

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3189/2002, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis: «Il trattamento economico fondamentale dei dipendenti, utilizzati dalla struttura commissariale resta a carico delle amministrazioni di provenienza, mentre sono a carico della gestione commissariate tutte le competenze e gli oneri accessori previsti dalla presente ordinanza e dagli istituti contrattuali vigenti nelle amministrazioni di provenienza. Al personale di cui al comma 2 si applicano gli istituti contrattuali vigenti nelle amministrazioni di provenienza».

2. All'art. 6, comma 5, dell'ordinanza n. 3189/2002 le parole «dieci consulenti » sono sostituite con le parole «tredici consulenti».

3. All'art. 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5-bis: «È istituito, con esclusiva finalità consultiva, il "collegio dei consulenti", organo collegiale con funzioni di supporto alle attività finalizzate al superamento del-

Art. 5.

1. Il personale impiegato nelle unità di crisi istituite presso le Prefetture, previa formale individuazione da parte del Prefetto, è autorizzato, per la durata dello stato di emergenza, a svolgere prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente, nel limite massimo di settanta ore mensili, effettivamente reso ed attestato, con oneri a carico delle risorse assegnate al commissario delegato.

Art. 6.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto necessario, ad affidare l'incarico per la progettazione delle opere di completamento del «Serbatoio

artificiale Blufi sul fiume Imera meridionale», e l'incarico di responsabile del procedimento e di direzione dei lavori degli acquedotti «Gela- Aragona», «Favara di Burgio», «Montescuro Ovest», nonchè dell'ampliamento del «Potabilizzatore di Sambuca di Sicilia», a soggetti dotati di elevata e comprovata professionalità nel settore, rispettivamente, della progettazione e della direzione dei lavori, in deroga all'art. 11 della Legge regionale n. 7/2002 ed alle norme dalla medesima richiamate.

2. Al fine di assicurare ai soggetti chiamati a realizzare le opere un idoneo supporto per la tempestiva disponibilità delle forniture necessarie, sono attribuiti al commissario delegato i poteri di cui al combinato disposto dell'art. 7 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e della Legge 30 novembre 1950, n. 996.

Art. 7.

1. In considerazione della perdurante situazione di massima criticità nel settore dell'approvvigionamento idrico della città di Agrigento e dei comuni limitrofi, e della conseguente necessità di procedere in termini di somma urgenza al reperimento di risorse idriche ad integrazione ed a supporto di quelle insufficienti attualmente in disponibilità, anche tenuto conto dell'approssimarsi del periodo estivo, il commissario delegato è autorizzato a porre in essere tutte le iniziative di carattere convenzionale per la fornitura di acqua dissalata da parte di imprese private.

2. Al fine di assicurare ai soggetti chiamati a realizzare le opere un idoneo supporto per la tempestiva disponibilità delle forniture necessarie, sono attribuiti al commissario delegato i poteri di cui al combinato disposto dell'art. 7 della Legge n. 2248/1865, all. E, e della Legge 30 novembre 1950, n. 996.

Art. 8.

1. L'art. 4 dell'ordinanza n. 3224/2002 è così sostituito: «1. Il commissario delegato, per lo svolgimento delle attività emergenziali di cui alla presente ordinanza, si avvale della collaborazione del Registro italiano dighe, attraverso l'attivazione di specifiche convenzioni funzionali allo studio di soluzioni tecnico operative mirate al definitivo superamento della situazione di emergenza idrica, da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Per l'espletamento dell'attività di collaborazione di cui al comma 1, il Registro italiano dighe è autorizzato ad avvalersi, mediante chiamata diretta ed in deroga alle ordinarie procedure di comando e/o distacco, di un contingente di quindici unità di personale, di cui cinque appartenenti all'area C ed in possesso di elevata e comprovata esperienza nel settore, proveniente da enti e amministrazioni di cui all'art. 9, comma 1, da collocare anche fuori ruolo, di cui almeno cinque da destinare stabilmente alla collaborazione del commissario delegato per l'emergenza idrica, nonchè di un consulente di comprovata qualificazione professionale.

3. Gli oneri connessi all'attuazione del comma 2 sono posti a carico delle disponibilità di cui alla presente ordinanza.

4. Il Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato ed il Registro italiano dighe, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), sono autorizzati ciascuno ad assumere, con contratto a tempo determinato, previo esperimento di una selezione per titoli, dieci unità di personale tecnico in possesso di diploma di laurea attinente alle materie di competenza del Registro italiano dighe, nonchè, con le medesime procedure, cinque unità di personale in possesso di diploma di laurea in materie giuridicoeconomiche. Al personale in esame verrà attribuito il trattamento economico spettante al personale di ruolo appartenente alla categoria D1, del vigente contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale siciliana. Il relativo onere graverà sulle disponibilità finanziarie di cui alla presente ordinanza.

5. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle iniziative e degli adempimenti funzionali alla messa a regime del sistema degli invasi artificiali della regione Siciliana, il personale destinato stabilmente alla collaborazione del commissario delegato per l'emergenza idrica, e previa formale intesa con lo stesso, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite massimo di settanta ore mensili e di cinquecento ore

6. In caso di attivazione della procedura del comando, le amministrazioni di appartenenza definiscono le relative modalità, nel rispetto del termine indicato dal comma 14 dell'art. 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

7. Per esigenze straordinarie, connesse all'emergenza idrica di cui alla presente ordinanza, ed al fine di assicurare la funzionalità del Registro italiano dighe il contingente di personale, tecnico e amministrativo, utilizzato in posizione di fuori ruolo, distacco o comando, è mantenuto in servizio presso il R.I.D. per l'intera durata dello stato di emergenza idrica nella regione Siciliana.».

Art. 9.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3252/2002, dopo la parola «finanziarie », è aggiunto il seguente periodo: «anche, se del caso, mediante emissione di titoli di pagamento del commissario delegato direttamente intestati alla ditta creditrice dell'Ente pubblico gestore.».

Art. 10.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato -Presidente della regione Siciliana è autorizzato a derogare, oltre alle disposizioni previste, rispettivamente, all'art. 1 dell'ordinanza n. 2428/1996, ed a quelle indicate all'art. 11 dell'ordinanza n. 3189/2002, all'art. 7 dell'ordinanza n. 3224/2002, nonchè all'art. 4 dell'ordinanza n. 3252/2002, anche alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 7 ed 11; Legge 30 novembre 1950, n. 996; Legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 8, 9, 21 e 22, e corrispondenti norme della Legge regionale n. 10/1999; Decreto dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della regione Siciliana del 5 agosto 1994; Legge regionale 1° marzo 1995, n. 19; Legge regionale 28 marzo 1995, n. 24, art. 3; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»; Legge regionale 6 ottobre 1999, n. 25, articoli 1, 2, 3; Decreto del Presidente della regione Siciliana 7 agosto 2001, recante «Modalità di costituzione degli ambiti territoriali ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche»; Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, così come modificata ed integrata dalla Legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, e dalla Legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni della Legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate; Legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come recepita dall'art. 1 della Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7,

art. 7; Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, così come richiamato dall'art. 36 della Legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, articoli 6, 10, 11, 15, 16, 17, 49, 50.

Art. 11.

1. Il Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato provvede al completamento degli adempimenti di natura contabile relativi agli interventi eseguiti sulla condotta sottomarina di Favignana ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3043/2000;

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle residue risorse disponibili già trasferite dal commissario delegato pro-tempore ex art. 1 dell'ordinanza n. 3131/2001, sulla contabilità speciale intestata allo stesso Presidente della regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3189/2002, e per la parte residuale a valere sul Fondo per la protezione civile.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede ai recuperi dei crediti di natura sia tariffaria sia fiscale, nascenti dalle attività e dagli interventi posti in essere dalle gestioni commissariali per il superamento dell'emergenza idrica nel territorio dette isole minori della regione Siciliana.

Art. 12.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando te misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

 

Pagina 2/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional